Liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritto a Fon.Te. da Aprile 2022

Ampliata, a partire da Aprile 2022, la platea ai liberi professionisti e lavoratori autonomi al Fondo Fon.Te

Fon.Te è il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario ed  estende la platea a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi che si trovano a lavorare nei settori di interesse del Fondo. A partire da aprile 2022, grazie all’approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), i commercianti potranno integrare la propria pensione aderendo a Fon.Te..
Si ricorda che il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55%o della retribuzione utile per il computo del TFR.

I chiarimenti del Fisco sulle novità del Milleproroghe

Il Fisco fornisce chiarimenti sulle notività relative all’imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal Decreto Milleproroghe (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 29 marzo 2022, n.8/E)

 

Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”

Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022. L’Agenzia delle entrate con la circolare in oggetto, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.

Versamenti sospesi

Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva.
Non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022.

Irap non corrisposta

Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare il Milleproroghe interviene sul Dl n. 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).

INPS: prorogato per il 2022 esonero da TFR e ticket licenziamento

l’Inps ha fornito istruzioni operative per l’inoltro delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021 (messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022).

Col messaggio in oggetto l’Inps ha reso nota la proroga per l’anno 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento (art. 43-bis, DL 28 settembre 2018, n. 109), già in essere per gli anni 2020 e 2021, a favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’applicazione dei suddetti esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri.
Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, possono, poi, accedere agli sgravi presentando specifica istanza di accesso all’Istituto.
Per quanto attiene alle quote di TFR, l’Inps precisa che in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR può essere destinato alternativamente: ai Fondi di previdenza complementare (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252); al Fondo di Tesoreria (legge 27 dicembre 2006, n. 296); o accantonato presso il datore di lavoro.

Per la fruizione degli esoneri in oggetto, in particolare, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – mediante il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione.
l’Inps evidenzia, inoltre, che gli stessi soggetti sono tenuti ad inoltrare all’Ente una nuova domanda di ammissione nel caso in cui vi sia stata una sospensione del trattamento straordinario in ragione della fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni” e le stesse dovranno essere riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale.

Per le aziende che hanno sospeso la fruizione di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in essere alla data del 23 febbraio 2020, per fruire del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR, ottenuto il quale potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle relative quote.