Una tantum a marzo per il CCNL Area Metalmeccanica Artigiani

  Spetta, con la busta paga del mese di marzo, la prima tranche di una tantum per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° /gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza al 17/12/2021, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro./
L’importo “Una Tantum” è suddiviso in 2 soluzioni: la prima di 70 euro spetta con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una tantum” fino a concorrenza.

Ulteriori settimane di cassa integrazione per aziende in difficoltà economica

Il “Decreto Ucraina-bis prevede ulteriori settimane di cassa integrazione in favore dei datori di lavoro in situazioni di particolare difficoltà economica che accedono a trattamenti di integrazione salariale nel 2022 e l’esonero dal contributo addizionale per alcuni settori dell’industria manifatturiera che accedono a trattamenti di integrazione per il periodo 22 marzo – 31 maggio 2022. (art. 11, D.L. n. 21/2022).

Cassa integrazione in deroga

Per l’anno 2022 sono previste ulteriori settimane di ricorso a trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica ed abbiano esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni. In particolare:
In particolare, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.

Inoltre, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, che operano in una delle seguenti attività specificamente individuate:
– Alloggio (codici Ateco 55.10; 55.20);
– Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1; 79.11; 79.12; 79.90);
– Stabilimenti termali (codice Ateco 96.04.20);
– Ristorazione su treni e navi (codice Ateco 56.10.5);
– Sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3);
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco 93.29.9);
– Musei (codici Ateco 91.02; 91.03);
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice Ateco 52.22.09);
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco 59.13.00);
– Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco 59.14.00);
– Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco 93.21).

Esonero contributo addizionale su domande di integrazione salariale

È previsto l’esonero dal contributo addizionale in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, operanti nelle seguenti attività dell’industria manifatturiera specificamente individuate:
A) Settore Siderurgia:
– (CH 24.1) Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;

B) Settore Legno:
– (AA 02.20) Legno grezzo;
– (CC 16) Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

C) Settore Ceramica:
– (CG 23.31) Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
– (CG 23.41) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– (CG 23.42) Articoli sanitari in ceramica;
– (CG 23.43) Isolatori e pezzi isolanti in ceramica;
– (CG 23.44) Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
– (CG 23.49) Altri prodotti in ceramica n.c.a.;

D) Settore Automotive:
– (CL 29.1) Fabbricazione di autoveicoli;
– (CL 29.2) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
– (CL 29.3) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;

E) Settore Agroindustria (mais, concimi, grano tenero):
– (CA 10.61.2) Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali);
– (CA 10.62) Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais);
– (CE 20.15) Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
– (AA 01.11.1) Coltivazione di cereali (escluso il riso).

Bonus impianti pubblicitari: in arrivo il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale (Agenzia delle entrate – risoluzione 22 marzo 2022, n. 15/E)

A favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio è riconosciuto un credito d’imposta (art. 67-bis, DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106).
I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto per l’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. A tal fine, deve essere preso in considerazione non il canone astrattamente dovuto dal contribuente, ma quello in concreto dallo stesso versato.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo del canone risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale pari al 100 per cento.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6973” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.