Firmato accordo su EVR nell’industria edile di Bolzano

Siglato il 22/12/2021, tra il Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano / Baukollegium der Autonomen Provinz Bozen e la FLC-LFB, la FENEAL-SGK-UIL, la FILCA-SGB-CISL, la FILLEA-AGB-CGIL, l’USAS-Sezione Edili / ASGB-BAU, l’accordo di proroga EVR nell’industria edile di Bolzano.

L’elemento variabile della retribuzione, pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL avvenuta in data 1/7/2014, è da considerare quale premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato all’incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo, come di seguito indicato.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con relativa ponderazione:
1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25%
4. crescita del PIL a livello provinciale: 25%
L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, sarà erogato in 12 quote mensili al personale in forza. Anche per gli impiegati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l’impresa nell’anno di riferimento. La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Il presente accordo entra in vigore il 1/1/2022 ed avrà validità fino al 31/12/2022, ovvero fino ad eventuale diverso termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti.

EVR anno 2022 – 50%

EVR orario DA EROGARE AGLI OPERAI

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

0,09 0,11 0,12 0,13

EVR mensile DA EROGARE AGLI IMPIEGATI

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello

16,31 19,08 21,20 22,83 24,46 29,35 32,61

Quota di sottoscrizione contrattuale per il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

Convenute le seguenti modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

Entro il 30/4/2022 le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil ai lavoratori non iscritti. Unitamente alla busta paga del mese di aprile 2022, l’Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente il relativo avviso.
Pertanto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di aprile 2022 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;
REFERENTE: TULLIO FONTANELLA 8 03724171 fontaneila.tullio@assind.cr.it
segreteria: ANNA FARDANI 8 0372417306 fardani.anna@assind.cr.it
Diversamente, l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 Euro sul saldo della retribuzione del mese di maggio 2022.
I lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di aprile 2022 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda; fino ad allora la trattenuta resta sospesa.
Entro il 31/7/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

Accise ridotte sulla benzina, sul gasolio e sui GPL usati come carburanti

Il Mef ha disposto la riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti (MEF – DM 18 marzo 2022)

Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, le aliquote di accisa, dei sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure:
a) benzina: 643,24 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61euro per mille chilogrammi.
Alle minori entrate derivanti dalle suddette disposizioni si provvede con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto, valutato in 308,17 milioni di euro.