CCNL AGENZIE DI VIAGGI: posticipate le tranche di una tantum

 

 

Firmato il 9/3/2022, tra FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 dal CCNL per i dipende per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo

Le Parti, considerata la situazione di crisi in cui si trova ancora oggi l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi, imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, si sono incontrate il 9 marzo 2022 e hanno convenuto:

a) di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31/10/2022, la II e la III tranche di una tantum, (art. 151 del CCNL 24/7/2019), rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia;

b) per i lavoratori che dovessero cessare il rapporto di lavoro entro la data del 31/10/2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali;

c) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore nel mese di settembre 2022.

Artigianato: aggiornato SINAWEB per le domande FSBA 2022

Aggiornato il sito nazionale SINAWEB per poter presentare la domanda di assegno ordinario FSBA per il 2022, nel rispetto delle procedure nazionali previste.

L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo. Se l’azienda ha avuto bisogno della cassa integrazione sia a gennaio che a febbraio e marzo, serviranno quindi tre diverse pratiche FSBA, tre diversi verbali di accordo sindacale, tre diversi ticket INPS (di tipo Assegno ordinario FSBA anno 2022).
Non sono validi verbali personalizzati, pertanto è accettato esclusivamente il pdf del verbale di accordo sindacale scaricato da SINAWEB.
Non esiste proroga automatica, se a fine periodo richiesto c’è ancora bisogno di cassa integrazione e se l’azienda ha ancora giorni residui da utilizzare (massimo utilizzo 13 settimane nel biennio mobile), occorre presentare in SINAWEB una nuova domanda FSBA.
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l’azienda per esempio nell’anno presenta 10 assegni ordinari, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Per gennaio, febbraio e marzo 2022 il verbale di accordo sindacale può essere retroattivo, con data di firma del verbale eccezionalmente non preventiva.
La scadenza di presentazione delle domande è il 31 marzo 2022. Tuttavia, tale scadenza è indicativa e non tassativa.

Definiti i costi massimi specifici agevolabili per i bonus edilizi

In materia di bonus edilizi, definiti i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici (Ministero della transizione ecologica – Decreto 14 febbraio 2022).

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione.
Per le tipologie di intervento non ricomprese tra i costi massimi specifici (allegato A del D.M. 14 febbraio 2022), l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.