UNEBA: Accordo regionale Lombardia

 

Firmato il 24/2/2022, tra UNEBA Lombardia e FISASCAT-CISL, CISL-FP, CGIL-FP, UILTUCS, UIL-FP, l’accordo regionale su: tempi di vestizione, E.G.R. e anticipazione su futuri aumenti contrattuali

Tempi di vestizione
In relazione a quanto previsto dall’art. 28 del CCNL che rinvia alla contrattazione di secondo livello la quantificazione dei tempi di vestizione, le parti convengono quanto segue:

– sono 15 i minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, con riferimento alle divise ed agli indumenti di servizio che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all’interno dei locali dell’ente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il tempo di vestizione/svestizione dovrà contemperare il mantenimento dei livelli assistenziali, salvaguardare i carichi di lavoro e consentire il regolare passaggio delle consegne;
– sono fatti salvi gli accordi aziendali comunque già raggiunti sull’argomento alla data di sottoscrizione dell’accordo (24/2/2022);
– il presente accordo entra in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione.

Elemento di Garanzia art. 43 CCNL Uneba 2017-2019
Le parti, nella loro piena autonomia negoziale, in relazione alle previsioni dell’art. 43 del CCNL UNEBA, statuiscono la seguente regolamentazione che assorbe e sostituisce quanto ivi previsto con specifico riguardo all’elemento di garanzia ed alle quote A e B.
In particolare viene riconosciuta a titolo di welfare contrattuale a favore di lavoratrici e lavoratori una somma pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) annui, da proporzionarsi in caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Tale misura sarà attuata dagli enti datori di lavoro attraverso la consegna di buoni telematici e/o cartacei rappresentativi di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 che saranno consegnati alle lavoratrici/lavoratori entro il 10 Aprile;
Entro la mensilità del mese di Novembre, alle lavoratrici e lavoratori sarà erogato annualmente un importo lordo pari ad euro 170,00 suddivisibili eventualmente in massimo due quote, fermo restando il proporzionamento in caso di orario di lavoro a tempo parziale e/o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese Intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente intesa, nella sua globalità, integra l’attuazione di quanto rappresentato dall’art. 43 del CCNL UNEBA, con particolare riferimento all’elemento di garanzia, ivi comprese le quote A e B. Resta inteso che il presente punto 2., come previsto dal CCNL, decadrà automaticamente a far data dalla sottoscrizione del prossimo rinnovo contrattuale.

Acconto CIRL 2022
Le parti sono impegnate a proseguire le trattative finalizzate al rinnovo dei contratto integrativo regionale e, al riguardo, a riprova delle loro intenzioni, convengono che, con la busta paga di Giugno 2022, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà erogato un importo a titolo di acconto, pari ad euro 30,00 lordi, da proporzionarsi In caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi In caso di assunzione/cessazione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti medesime convengono che di tale somma si terrà conto, quale anticipo, nel rinnovo del contratto regionale.

Bunkeraggio: adempimenti documentali

Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, destinato ai soggetti che svolgono commercio di lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare, i fornitori devono indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione di quest’ultima, consultabile sul sito web dell’Amministrazione ovvero comunicato dal Cop, a seconda che si tratti di un dichiarante residente ovvero non residente (Agenzia Entrate – risposta 25 febbraio 2022, n. 89).

Il modello per le dichiarazioni di utilizzo di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia n. 151377 del 15 giugno 2021 e con la risoluzione n. 54/2021 sono stati forniti specifici chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle suddette dichiarazioni, chiarendo, tra l’altro, le modalità per ottemperare all’adempimento richiesto da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia nonché in merito alla presentazione della dichiarazione telematica per l’applicazione del regime di non imponibilità nei casi dei cc.dd. fornitori indiretti.

In particolare, ai fini dell’attestazione della condizione di navigazione in alto mare:
– i soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del modello dichiarativo attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate; gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, al soggetto dichiarante, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (nell’ambito del servizio Cassetto fiscale);
– i soggetti dichiaranti non residenti non stabiliti e non identificati in Italia, che non possono accedere ai suddetti canali telematici, inviano tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara ( i.e. COP) una copia scansionata della “dichiarazione 8-bis”, sottoscritta con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità; una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento d’identità), nonché il numero di protocollo di ricezione della stessa, rilasciato dal COP, devono essere trasmessi, a cura del dichiarante, anche al fornitore (diretto).

Gli adempimenti necessari affinché i fornitori (diretti e indiretti) possano correttamente applicare il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, dipendono dalla procedura di comunicazione utilizzata, nei termini anzidetti, dal dichiarante e possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
– i fornitori diretti del dichiarante identificato devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura relativa all’operazione oggetto di dichiarazione. Gli estremi del protocollo e i dati della dichiarazione riferiti al fornitore (diretto), indicato nella dichiarazione medesima, sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, ai propri cedenti o prestatori ( i.e. fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità. Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio “Verifica dichiarazione nautica” disponibile nell’area libera del sito web dell’Agenzia delle entrate. Questi ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo nelle fatture emesse nei confronti del committente/fornitore diretto;
– i fornitori diretti del dichiarante non residente, non stabilito e non identificato (che presenta la dichiarazione alto mare via email al COP), oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente. Il fornitore diretto deve, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione e gli estremi del protocollo della dichiarazione ai propri fornitori indiretti. Questi ultimi sono tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti/fornitori diretti.

In GU il decreto antifrodi in materia edilizia

Pubblicato nella GU n.47 del 25 febbraio 2022, il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, in vigore dal 26 febbraio 2022. di seguito le misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia.

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Nello specifico:
– è riconosciuto un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
– è possibile la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
– i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
– l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.