Sanzioni ai lavoratori over 50 non vaccinati: nessun ritardo del Garante privacy

È destituita di ogni fondamento l’affermazione che il Garante per la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l’attuazione della norma che individua le sanzioni per i cittadini e i lavoratori ultra 50enni sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 (GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  – Comunicato 18 febbraio 2022)

 

La norma in oggetto (d.l. n. 52/2021) – che dà attuazione alle disposizioni in tema di certificazioni verdi Covid-19 e di obblighi vaccinali per cittadini ultracinquantenni, nonché per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica coreutica e musicale e degli istituti tecnici superiori – è entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ma il Ministero della salute ha inviato al Garante la richiesta di parere sullo schema di decreto che dà attuazione a tale quadro normativo solo in data 15 febbraio 2022.

Il Garante, come sempre in questi casi, si è occupato della questione con la massima urgenza, rilasciando il parere positivo sullo schema di decreto oggi stesso, dopo due soli giorni dalla ricezione della documentazione.

Il testo del decreto, che già recepisce le indicazioni fornite dal Garante nel corso dell’istruttoria e le considerazioni espresse durante la specifica audizione in Parlamento, prevede che i trattamenti di dati personali connessi all’attuazione dell’obbligo vaccinale e alle nuove modalità di verifica del green pass in diversi contesti (scuola, lavoro) avvengano nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, adottando misure di garanzia appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

Nuova Irpef e abolizione dell’Irap: i chiarimenti del Fisco

Il Fisco fornisce le indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) e si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici. (Agenzia delle entrate – Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022)

La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.

Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.

Tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

Crediti contributivi: il decorso del termine prescrizionale

Per le contribuzioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La notifica del verbale ispettivo dell’INPS costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (Corte di Cassazione, Sentenza 18 febbraio 2022, n. 5418)

 

Il caso

Il Tribunale di Catania ha ritenuto prescritti i crediti vantati dall’INPS per contributi e sanzioni relativi ad un lavoratore dipendente di un’azienda in fallimento, considerando non applicabile il mantenimento del termine decennale di prescrizione di cui all’ art. 3, comma 9, lett. a) L. n. 335 del 1995, in quanto non era stata prodotta in causa la denuncia presentata dal lavoratore e non era sufficiente che di tale denuncia vi fosse menzione nel verbale ispettivo. Il Tribunale ha pure osservato che il meccanismo del termine decennale di prescrizione operasse unicamente verso l’imprenditore in bonis e non nei confronti della curatela, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e a quello previdenziale.
Ciò posto, il Tribunale ha dichiarato la prescrizione in ragione del decorso del termine quinquennale tra l’epoca delle omissioni contributive accertate nel verbale ispettivo e l’istanza di insinuazione al passivo.
Avverso la decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte, decidendo sulla questione della opponibilità del meccanismo del termine decennale di prescrizione al solo imprenditore in bonis e non alla curatela fallimentare ha richiamato il disposto normativo secondo cui, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione “è ridotto a cinque anni” “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti” nei quali si ritiene applicabile il termine di prescrizione decennale.
La stessa Corte ha, inoltre, riaffermato, nel caso di specie, il principio di diritto della piena idoneità della notifica del verbale ispettivo dell’INPS ad interrompere la prescrizione.