INAIL: aggiornamento del Modello OT23 2022

Nel Modello OT23 2022 è stata aggiornata la documentazione probante relativa ad alcuni interventi. (INAIL – Nota 04 febbraio 2022, n. 1104)

Sono state eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro riguardanti tutti gli interventi della sezione E e più precisamente:
E 1 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 2 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 3 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 4 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 5 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 6 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 7 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 8 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 9 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 10 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 11 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 12 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti la realizzazione del modello di rendicontazione in tutti i luoghi di lavoro
E 13 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema in tutti i luoghi di lavoro
E 18 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adesione al programma in tutti i luoghi di lavoro.

Bonus TV: sospensione finita

I canoni sospesi per il terremoto che ha colpito nel 2016 il centro Italia possono essere versati in 24 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2021, senza sanzioni e interessi. Dai canoni dovuti dal 1° gennaio 2021 riprende l’operatività del regime ordinario, quindi, a prescindere dalla fatturazione dei consumi elettrici, i gestori di energia dovranno emettere almeno una bolletta ogni quattro mesi e, comunque, in tempo per il mese di ottobre, con addebito del canone (Agenzia entrate – risposta 03 febbraio 2022, n. 70).

Con riferimento al canone RAI la sospensione è stata inizialmente prevista dall’art. 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e, successivamente, dall’art. 48 e dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.

Il D.L. n. 55/2018, recante ” Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″, ha introdotto, tra l’altro, apposite disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento ad uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed ha esteso la sospensione del pagamento del canone RAI al 31 dicembre 2020.

Il versamento delle somme oggetto di sospensione è previsto dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.

Pertanto, l’agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all’anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.

A riguardo, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti deve essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021″.

Per quanto attiene, invece, al canone RAI non sospeso dovuto per l’anno 2021, indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici, si debba procedere alla riscossione del canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1 gennaio 2021 (“canoni non sospesi”) emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e comunque “in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre” come previsto dall’art. 3, co. 4,  D.M n. 94/2016.

Accordo sui minimi retributivi per le Colf

  Sottoscritto l’accordo per la determinazione dei minimi retributivi per il lavoro domestico a far data dall’1/1/2022

Per i lavoratori domestici viene acquisita la tabella relativa ai minimi retributivi valevoli a far data dall’1/1/2022, condivisa dalle Parti

Tabella A

Livelli

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)

Valori mensili

Indennità

A 664,09  
AS 784,85  
B 845,22  
BS 905,59  
C 965,98  
CS 1.026,34  
D 1.207,45 178,55
DS 1.267,62 178,55

Tabella B

Livelli

Lavoratori di cui art. 14 co. 2

Valori mensili

B 603,73
BS 633,93
C 700,31

Tabella C

Livelli

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)

Valori orari

A 4,83
AS 5,69
B 6,03
BS 6,40
C 6,76
CS 7,13
D 8,22
DS 8,57

Tabella D

Livelli

Assistenza notturna Art. 10

Valori mensili

Autosufficienti

Non autosufficienti

BS 1041,42  
CS   1.180,28
DS   1.458,03

Tabella E

Presenza notturna Art. 11

(valori mensili)

Liv. Unico 697,30

Tabella F

Indennità

(valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione 2,03
Cena 2,03
Alloggio 1,75
Totale indennità Vitto e alloggio 5,81

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9

Livello

Valori orari

CS 7,66
DS 9,24

Tabella H

 

Livello

Indennità art. 34 co. 3

Valori mensili

Valori mensili Lavoratori tab. B

Valori orari

BS 119,09 83,44 0,72

 

Tabella I

Livello

Indennità art. 34 co. 4

Valori mensili

Valori orari

CS 102,88 0,60
DS 102,88 0,60

Tabella L

Livello

Indennità art. 34 co. 7

Valori mensili

B 8,23
BS 10,29
CS 10,29

Variazione Indice ISTAT: 3,6%