Decreto fiscale: le novità in Gazzetta Ufficiale

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2025. Il documento modifica il trattamento fiscale di particolari spese per lavoratori dipendenti e autonomi, aggiorna le regole sul riporto delle perdite, le disposizioni sulle società estere controllate e la documentazione sui disallineamenti da ibridi. Vengono previste, inoltre, la proroga per l’approvazione delle delibere IMU, nuove norme per le agevolazioni sul biodiesel, modifiche allo split payment e differimenti di termini fiscali.

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
Con il nuovo Decreto fiscale (articolo 1) vengono apportate numerose modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) viene soppressa la parte che include le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;

  • all’articolo 51, comma 5 dopo le parole “I rimborsi delle spese” vengono inserite le seguenti: “, sostenute nel territorio dello Stato,”;

  • all’articolo 54 vendono inseriti tre nuovi commi: Comma 2-bis “In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera  b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″. Comma 3-bis “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”. Comma 3-ter “Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel  sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi”;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis “Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

  • all’articolo 54-septies viene aggiunto il comma 6-bis: la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato), comprese quelle sostenute direttamente come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili;

  • all’articolo 109 vengono inseriti i comma 5-bis e 5-ter: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Le stesse spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili alle condizioni del comma 5-bis;

  • l’articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.

Al TUIR sono apportate altre modifiche riguardo al regime di riporto delle perdite (articolo 2 D.L. n. 84/2025).
In particolare, la formula per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili viene modificata da un prodotto tra conferimenti/versamenti e un rapporto tra valori patrimoniali a un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite (Articolo 84, comma 3-ter).
Analoga modifica viene introdotta per il riporto delle perdite in caso di fusioni, sostituendo la formula precedente con un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione (Articolo 172, comma 7).
Infine, viene stabilito che alla società conferitaria si applichino le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla società beneficiaria della scissione e al patrimonio netto dell’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento (nuovo comma 5-bis articolo 176).

All’articolo 3 del nuovo Decreto fiscale vengono, poi, introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevedendo l’eliminazione del riferimento alle entità “collegate”. Tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, prevede anche modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate, intervenendo sull’articolo 167 del TUIR. Nello specifico viene modificato il criterio di calcolo per l’allocazione di un importo e viene stabilito che la tassazione effettiva debba essere considerata non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, rispetto alle loro controllate estere, corrispondono un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, nel rispetto delle direttive UE. Questo importo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Vengono anche aggiunte specificazioni per includere nell’imposta estera pagata anche l’imposta minima nazionale equivalente dovuta dal soggetto controllato non residente

A seguire, l’articolo 6 del nuovo decreto stabilisce che i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU possono farlo entro il 15 settembre 2025.

L’articolo 8, poi, apporta modificazioni alla decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore.

L’articolo 10 modifica la normativa IVA eliminando una specifica previsione relativa allo “split payment“, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, vengono considerate tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024.

 

Infine, per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari (articolo 13 decreto fiscale).

IVA per impianto agrivoltaico avanzato: mancanza presupposti per il reverse charge

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti sul regime fiscale applicabile all’installazione di impianti agrivoltaici e sulla possibilità di assoggettamento al reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 16 giugno 2025, n. 156).

Nel caso prospettato, un contribuente intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione e chiede se le operazioni di acquisto e installazione di tali impianti possano beneficiare del reverse charge IVA,  come già applicato per i suoi impianti fotovoltaici integrati in serre.

 

Per “impianto agrivoltaico” si intende “un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”.
Per “sistema agrivoltaico avanzato” si intende “un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area”.

 

In merito ai profili IVA, l’Agenzia ricorda che l’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA prevede il reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

 

La circolare n. 14/E/2015 chiarisce che il Legislatore ha inteso limitare la disposizione ai “fabbricati“, non alla più ampia categoria dei “beni immobili”. La norma si riferisce sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, inclusi quelli di nuova costruzione e le loro parti, nonché gli edifici in corso di costruzione (categoria catastale F3) e le “unità in corso di definizione” (categoria catastale F4).
Non rientrano nella nozione di “edificio” e sono quindi escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto “terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.”, a meno che questi non costituiscano un “elemento integrante dell’edificio stesso”.
La circolare 37/E/2015 conferma la necessità di un “nesso funzionale rispetto all’edificio (rectius fabbricato)” per l’applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici. Tale nesso sussiste per gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra installati sugli edifici e in aree pertinenziali al fabbricato. Pertanto, “gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati, sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge”.
Al contrario, “l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge”.

 

Il descritto “nesso funzionale con l’edificio” non è rinvenibile in linea di principio per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal contribuente nel caso di specie. Tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e non sono né funzionali né serventi a un edificio. La loro installazione, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA.

Definizione degli importi delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024  (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 13 giugno 2025, n. 63).

l Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, annuncia la definizione degli importi delle agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori per l’anno 2025.

 

Queste agevolazioni riguardano le deduzioni forfetarie per spese non documentate e sono state stabilite sulla base delle risorse disponibili, in conformità con l’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Per il periodo d’imposta 2024, è prevista una deduzione forfetaria di 48,00 euro per spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (specificamente per l’autotrasporto merci per conto di terzi).

Tale deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui vengono effettuati i trasporti, indipendentemente dal numero di viaggi compiuti in quella giornata.

 

L’agevolazione fiscale si applica anche ai trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

In questo caso, l’importo della deduzione è pari al 35% di quello riconosciuto per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e nel rigo RG22 i codici “16” e “17”, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.