Aggiornamento del modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie

L’Agenzia delle entrate ha disposto delle modifiche al modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax) approvato con provvedimento del 15 dicembre 2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 gennaio 2024, n. 13275).

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge di stabilità 2013 ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza.

 

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato, poi, approvato il modello FTT per la dichiarazione della suddetta imposta, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

 

A seguito dell’articolo 28, comma 3-bis, D.L. 27 n. 4/2022, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 241/1997, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello FTT finora utilizzato.

 

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, nella nuova modulistica è stato previsto nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.

Al contempo sono state aggiornate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. 

 

Il modello, nella versione aggiornata, sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituirà il precedente a partire dal 25 gennaio 2024.

La trasmissione telematica potrà, poi, essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “Modello FTT” sempre a partire dalla stessa data.

Abitazione principale: detrazione interessi passivi mutuo ipotecario per acquisto immobile locato

L’Agenzia delle entrate provvede a fornire chiarimenti sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale (Agenzia delle entrate, risposta 23 gennaio 2024, n. 13).

L’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

 

Con la circolare n. 14/2023 l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di ribadire che, per i mutui stipulati dal 1993, la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. Tale acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

 

Per i soggetti che acquistano un’unità immobiliare locata, la norma prevede che la detrazione spetti a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

Nel caso di specie, il contratto di locazione è stato effettuato ai sensi della Legge n. 431/1998 che all’articolo 3, comma 4, dispone che per la procedura di diniego di rinnovo si applichi l’articolo 30 della Legge n. 392/1975 (c.d. Legge sull’equo canone).

Tale articolo 30, rubricato “procedura per il rilascio“, a sua volta dispone che avvenuta la comunicazione relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore possa convenire in giudizio il conduttore.

 

Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione individua nella ”scadenza” del rapporto il presupposto della cessazione del vincolo da cui discende l’applicabilità del procedimento per convalida di licenza o sfratto.

 

Nella fattispecie in esame, l’istante ha utilizzato la procedura di cui al citato articolo 30 della Legge n. 392/1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall’ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che l’utilizzo della procedura di rilascio non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di “tre mesi dall’acquisto” venga esercitata la relativa azione giudiziale.

Nel caso in esame, ai fini della fruizione della detrazione, tale circostanza non risulta soddisfatta.

Dichiarazione precompilata IVA, sperimentazione anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 gennaio 2024, n. 11806).

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 11806/2024 è stato ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, essendo stato ritenuto opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA.

 

In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’IVA a credito.

Il 12 dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (utilizzabile a partire dal 1 febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’IVA ammessa in detrazione.

Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

 

Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024, è stata resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati un’ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:

  • bozze dei registri IVA mensili;

  • prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

  • bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

  • bozza della dichiarazione IVA annuale.

I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

 

Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.