In Gazzetta Ufficiale il DL MIMS

Pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022, il DL 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Di seguito le misure più importanti previste nel DL MIMS (DL n. 68/2022):

– proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie;

– velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma: in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere e dei lavori funzionali alle celebrazioni, il DL prevede misure di accelerazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), in analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e il Piano Nazionale Complementare (Pnc). Per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali, lo sviluppo e la riqualificazione delle strade di ingresso in città e di collegamento, sarà possibile stipulare apposite convenzioni con l’Anas:

– interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna: per aumentare la ricettività delle navi da crociera a partire dalla stagione 2022, saranno realizzati ulteriori attracchi temporanei. In particolare, un ulteriore punto di attracco temporaneo sarà realizzato nel porto di Chioggia. Sarà resa operativa l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assume il nome di “Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque”.

– sviluppo della mobilità elettrica: viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In particolare, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio sono ricomprese nelle “pertinenze di servizio”.

Novità in tema di aliquote Iva e crediti d’imposta nel settore del gas

Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell’imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 16 giugno 2022, n. 20/E)

 

Il decreto Energia (Dl n.17/2022) ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.
Lo stesso decreto Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.
Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre2022. Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.

Crisi d’impresa: nuove modifiche al codice

Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 15 giugno 2022, n. 83).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.