Fisco: precisazioni sulle novità Iva del Decreto fiscale 2022

Forniti chiarimenti sulle principali novità in materia di IVA introdotte dal decreto fiscale 2022 (DL n. 146/2021). In particolare, vengono fornite indicazioni su agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue, operazioni effettuate da enti associativi, imponibilità dei servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori (Agenzia delle entrate – Circolare 28 febbraio 2022, n. 5/E).

Il documento di prassi sottolinea la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari. È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio – 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 146/2021) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata. L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
La circolare illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventino operazioni esenti dall’imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.
La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Parte la videochiamata con il Fisco

Partito il servizio di videochiamata per dialogare in diretta con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone (Agenzia Entrate – comunicato 28 febbraio 2022).

Con questo nuovo canale di contatto l’Agenzia delle Entrate vuole essere sempre più vicina ai cittadini che non possono andare in ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria. Con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda.

Un video, disponibile sul canale YouTube dell’Agenzia, e una guida aggiornata, online sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, illustrano ai cittadini come accedere al servizio.

Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia (Home – Contatti e assistenza – Prenota un appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”, selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.

La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.

In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:

– Atti e successioni (area Registro);

– Dichiarazioni e rimborsi (area Imposte dirette);

– Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria (area Identificazione).

Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Le videocall si terranno sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, che garantiscono il rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza delle Entrate.

Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

Inoltre, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Agenzia delle Entrate si impegna a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiede all’utente del servizio di fare altrettanto. L’accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio è condizione necessaria per procedere alla videochiamata. In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere inviati via email. È importante che durante la videocall l’utente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto.

Bunkeraggio: adempimenti documentali

Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, destinato ai soggetti che svolgono commercio di lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare, i fornitori devono indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione di quest’ultima, consultabile sul sito web dell’Amministrazione ovvero comunicato dal Cop, a seconda che si tratti di un dichiarante residente ovvero non residente (Agenzia Entrate – risposta 25 febbraio 2022, n. 89).

Il modello per le dichiarazioni di utilizzo di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia n. 151377 del 15 giugno 2021 e con la risoluzione n. 54/2021 sono stati forniti specifici chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle suddette dichiarazioni, chiarendo, tra l’altro, le modalità per ottemperare all’adempimento richiesto da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia nonché in merito alla presentazione della dichiarazione telematica per l’applicazione del regime di non imponibilità nei casi dei cc.dd. fornitori indiretti.

In particolare, ai fini dell’attestazione della condizione di navigazione in alto mare:
– i soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del modello dichiarativo attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate; gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, al soggetto dichiarante, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (nell’ambito del servizio Cassetto fiscale);
– i soggetti dichiaranti non residenti non stabiliti e non identificati in Italia, che non possono accedere ai suddetti canali telematici, inviano tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara ( i.e. COP) una copia scansionata della “dichiarazione 8-bis”, sottoscritta con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità; una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento d’identità), nonché il numero di protocollo di ricezione della stessa, rilasciato dal COP, devono essere trasmessi, a cura del dichiarante, anche al fornitore (diretto).

Gli adempimenti necessari affinché i fornitori (diretti e indiretti) possano correttamente applicare il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, dipendono dalla procedura di comunicazione utilizzata, nei termini anzidetti, dal dichiarante e possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
– i fornitori diretti del dichiarante identificato devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura relativa all’operazione oggetto di dichiarazione. Gli estremi del protocollo e i dati della dichiarazione riferiti al fornitore (diretto), indicato nella dichiarazione medesima, sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, ai propri cedenti o prestatori ( i.e. fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità. Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio “Verifica dichiarazione nautica” disponibile nell’area libera del sito web dell’Agenzia delle entrate. Questi ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo nelle fatture emesse nei confronti del committente/fornitore diretto;
– i fornitori diretti del dichiarante non residente, non stabilito e non identificato (che presenta la dichiarazione alto mare via email al COP), oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente. Il fornitore diretto deve, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione e gli estremi del protocollo della dichiarazione ai propri fornitori indiretti. Questi ultimi sono tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti/fornitori diretti.