Il modello per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 novembre 2024, n. 418393).

L’articolo 16-bis del D.L n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Per accedere al contributo i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione viene rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

 

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e
acquacoltura”.

 

La Comunicazione deve essere inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

A seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

È considerata tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata. 

 

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Operazioni straordinarie e passaggio di crediti fiscali: i chiarimenti delle Entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata (Agenzia delle entrate, principio di diritto 15 novembre 2024, n. 4).

L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione del nuovo principio di diritto, chiarisce che nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni, scissioni etc., nelle quali sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare, riguardo alla compilazione del modello F24, nella sezione ”CONTRIBUENTE” devono essere indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Il Fisco, infine, evidenzia che la compensazione deve essere eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

 

Concordato preventivo biennale: decreto di riapertura dei termini

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L’articolo 1 del nuovo D.L. interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

 

L’esercizio di tale facoltà sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati:

  • un minore imponibile;

  • un minore debito d’imposta;

  • un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Inoltre, con l’articolo 2 del nuovo Decreto, viene ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto Bonus Natale“, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità, anche ai genitori soli con figli a carico, apportando modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.